La Corte di Cassazione, con un’importante ordinanza (n. 1486/2025), interviene sul delicato tema del collocamento dei figli minori nei procedimenti di separazione, ribadendo il principio della bigenitorialità e bocciando gli automatismi basati sull’età del minore. Il caso esaminato riguarda una coppia in fase di separazione con una figlia di tre anni. Il Tribunale aveva inizialmente disposto l’affidamento condiviso con collocamento paritario, considerando anche la circostanza che i genitori abitavano nello stesso edificio. La Corte d’Appello, in sede di reclamo, aveva invece modificato tale assetto, disponendo il collocamento prevalente presso la madre con una drastica riduzione dei tempi di frequentazione padre-figlia, basando la decisione principalmente sulla tenera età della bambina. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del padre, ha enunciato importanti principi di diritto. La Cassazione ha infatti precisato che le decisioni su affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono sempre basarsi su una valutazione concreta della specifica realtà familiare, non potendo fondarsi su automatismi o criteri astratti come la sola età del minore. Il giudice deve perseguire l’obiettivo primario indicato dall’art. 337-ter c.c.: garantire al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. I Giudici di legittimità ha quindi censurato la decisione della Corte d’Appello che aveva fatto prevalere il criterio astratto dell’età della minore rispetto a una necessaria valutazione in concreto delle modalità di relazione della bambina con entrambi i genitori, delle loro capacità genitoriali e delle condizioni di vita familiare. Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Suprema Corte sottolinea come non si possa limitare drasticamente la frequentazione padre-figlia in assenza di elementi concreti che giustifichino tale compressione, soprattutto considerando la contiguità delle abitazioni e la disponibilità di tempo del padre. L’ordinanza rappresenta un importante tassello nella tutela del diritto alla bigenitorialità, ribadendo che eventuali limitazioni alla relazione genitore-figlio devono essere sempre supportate da ragioni concrete e specifiche, mai da presunzioni o automatismi. La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta a garantire il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, superando stereotipi e preconcetti che rischiano di compromettere l’equilibrato sviluppo dei figli nella fase della separazione. La pronuncia offre quindi preziose indicazioni ai giudici di merito, chiamati a valutare caso per caso quale sia la soluzione migliore per garantire al minore una crescita serena e il mantenimento di relazioni significative con entrambe le figure genitoriali, obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso un’attenta analisi delle specificità di ogni situazione familiare.
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