La Cassazione, con sentenza 3924/2024 depositata lo scorso 13 febbraio, ha chiarito che la Convenzione dell’Aja mira a ristabilire la situazione di fatto fino alla decisione delle regole per l’affidamento.
Nel provvedimento sopra citato viene analizzato il tema della sottrazione internazionale di minori, chiarendo che l’obbligo di riportare il bambino nel paese di residenza abituale è prodromico a qualsiasi decisione sull’affidamento all’uno o all’altro genitore.
La decisione trae origine dal caso di una mamma italiana che aveva portato in Italia il figlio nato in Danimarca e di padre danese. Successivamente, su ordine del tribunale di Milano, la madre lo aveva riportato in Danimarca dove il minore le era stato affidato in via esclusiva dall’autorità locale. Da qui la dichiarazione della cessazione della materia del contendere
Dunque, argomentano i giudici di piazza Cavour, non vi è più la necessità, da parte della mamma, di impugnare un provvedimento di merito a lei non gradito, considerato che nel frattempo sono mutate le condizioni della custodia del minore.
Da qui la cessazione sopravvenuta della materia del contendere nella controversia tra i due genitori.
Deve precisarsi, prosegue la Suprema Corte, che, la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata con l. 15.1.1994, n. 64), è finalizzata a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità.
Essa, pertanto, prescinde completamente dalla esistenza di un titolo giuridico di affidamento, avendo lo scopo esclusivo di tutelare l’affidamento quale situazione di mero fatto, da reintegrare con l’immediato ritorno del minore nel proprio Stato di residenza abituale, sulla base della presunzione secondo la quale l’interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui svolge la sua abituale vita quotidiana.
Nell’ambito della procedura per sottrazione internazionale di minore, dettata dalla Convenzione dell’Aja del 1980, il provvedimento - urgente - da adottare è unicamente quello volto ad assicurare l’immediata restituzione del minore sottratto al genitore che concretamente esercitava il diritto di custodia e il rientro dello stesso nello Stato di sua residenza abituale, al fine, unico, di ripristino della situazione di fatto.
L’accertamento dell’illiceità della sottrazione è dunque unicamente preliminare e strumentale rispetto all’ordine di rientro e non può avere alcun rilievo autonomo.
Peraltro, conclude il provvedimento, l’illegittimità del comportamento della madre non potrebbe incidere sui provvedimenti in tema di custodia e affidamento, essendo ormai quelli divenuti definitivi.
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