INVESTIGAZIONI PRIVATE - L’ASSEGNO DI SEPARAZIONE VA PARAMETRATO AL TENORE DI VITA DURANTE LA CONVIVENZA
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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 marzo 2025, n. 7123 - In tema di separazione personale tra coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno ciò che rileva è l'accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della separazione. Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso. (Nel caso di specie, la Corte di merito, dall'esame delle dichiarazioni reddituali del ricorrente in atti, ha potuto rilevare che, durante la convivenza matrimoniale, le entrate familiari erano tutte provenienti dai redditi del P. che disponeva di un considerevole patrimonio frutto di un’attività di intermediazione immobiliare esercitata da parecchi anni fonte di guadagni significativi in un mercato locale di nicchia che notoriamente non aveva subito flessioni di particolare rilievo).