INVESTIGAZIONI AZIENDALI – CONCORRENZA SLEALE COMPIUTA DAL TERZO
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INVESTIGAZIONI AZIENDALI – CONCORRENZA SLEALE COMPIUTA DAL TERZO: NECESSARIO DIMOSTRARE IL COLLEGAMENTO CON L’IMPREDNITORE AVVANTAGGIATO
In tema di illecito concorrenziale, nel caso di condotta posta in essere da un soggetto terzo diverso dagli imprenditori concorrenti non è necessaria la dimostrazione della colpa nella commissione della condotta stessa
.Al contrario, in simile ipotesi, affinché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte del terzo abbia rilievo ex artt. 2598 c.c. e seguenti, è necessario dimostrare l’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato, mentre non trova applicazione l’inversione dell’onere della prova previsto dall’art. 2600 c.c.
.Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 7476/17 depositata il 23 marzo
.Il caso. La società Alfa s.r.l. agiva in giudizio nei confronti di Beta s.r.l. accusandola di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c. a causa di un’inserzione pubblicitaria nell’elenco telefonico
.In tale inserzione Alfa era stata impropriamente denominata “Alfa-Beta” e ciò avrebbe cagionato grave danno all’attività commerciale dell’attrice
.Beta si costituiva protestando la propria estraneità alla vicenda e citando la società responsabile della pubblicazione sull’elenco telefonico
.Il Tribunale respingeva la domanda attorea ritenendo la convenuta estranea ai fatti ed escludendo un nesso eziologico tra la pubblicazione e il calo del fatturato lamentato da Alfa a titolo di danno
.La decisione veniva confermata anche dalla Corte d’appello.