INVESTIGAZIONI PRIVATE - MANTENIMENTO DEI FIGLI, L’OBBLIGAZIONE DEI NONNI – CASS. 8980/2023
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Con decreto ex art. 316 bis c.c., viene imposto ai nonni paterni di provvedere ad una quota del contributo al mantenimento del minore, non avendo la madre i mezzi necessari ed essendo il padre inadempiente. Nel successivo procedimento promosso per ottenere la modifica del provvedimento, la nonna paterna chiede che sia chiamata in giudizio anche la nonna materna, ma il giudice di merito rigetta la richiesta, atteso che la seconda non è stata parte del procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento.
La questione di diritto sottoposta ai giudici di legittimità è la seguente: il contraddittorio deve essere integrato evocando in giudizio anche la nonna materna?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 30 marzo 2023 n. 8980 (testo in calce), preliminarmente ricorda che l’obbligazione degli ascendenti ha natura sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori. In buona sostanza, tale obbligazione non sorge per il solo fatto che uno dei due genitori non provveda al mantenimento dei figli, se l'altro è in grado di provvedervi. Nell’ipotesi in cui ambedue i genitori non dispongano di mezzi sufficienti per mantenere la prole, l’obbligazione grava su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore inadempiente. In altre parole, grava su tutti e quattro i nonni, materni e paterni.
Ciò premesso, tornando alla fattispecie in esame, il Collegio corregge la motivazione della pronuncia gravata ed afferma che, in sede di richiesta di revisione o modifica del provvedimento, possono essere chiamati a partecipare soggetti diversi da quelli che hanno preso parte all'originario procedimento, avente oggetto diverso. In presenza di più ascendenti – in questo caso, i nonni – ogni coobbligato è tenuto nei limiti delle proprie condizioni economiche e proporzionalmente alla situazione degli altri soggetti. Pertanto, sussiste l'interesse ad evocare in causa anche l'altro soggetto coobbligato (nel nostro caso, la nonna materna) per fornire al giudice un quadro esaustivo circa le situazioni patrimoniali dei coobbligati. Nondimeno, non si tratta di un’ipotesi di litisconsorzio necessario ed il giudice non può ordinare d'ufficio l’integrazione del contraddittorio. Nella vicenda oggetto di scrutinio, la nonna paterna non ha evocato direttamente in giudizio la nonna materna ma ne ha chiesto la chiamata in causa, che non è stata accolta dal giudice di merito e tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità.