INVESTIGAZIONI PRIVATE – ADDEBITO ALLA MOGLIE PER CHAT E TELEFONATE QUOTIDIANE
INVESTIGAZIONI PRIVATE – ADDEBITO ALLA MOGLIE PER CHAT E TELEFONATE QUOTIDIANE – Tribunale Macerata sent. 721/23 - La relazione con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 Cc, quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. ️Il Tribunale di Macerata ai sensi dell’art. 151 c.c. addebita la separazione alla moglie che chattava da anni con un “amico” poiché tale relazione, anche se non si sostanziava in un vero e proprio adulterio, era condotta con modalità lesive bdella dignità e dell’onore del marito. Dopo quasi vent’anni di matrimonio, una donna adiva il Tribunale chiedendo la separazione con addebito al marito che si costituiva e chiedeva a sua volta l’addebito alla moglie. La donna riferiva di comportamenti violenti ed aggressivi cagionati dalla gelosia del marito. L’uomo invece si difendeva riferendo che la crisi coniugale era colpa esclusiva della moglie la quale, oltre a violare il divieto di assistenza morale e materiale avrebbe anche violato il dovere di fedeltà intrattenendo una relazione extraconiugale con l’autista della corriera utilizzata dalla figlia per raggiungere la scuola. Dall’istruttoria emergeva che la relazione della donna con l’autista era fatta di molto messaggi quotidiani e anche di telefonate serali e che, seppure mancasse la prova di rapporti intimi, erano diversi i soggetti a conoscenza della liaison. Non solo i due “amanti” confermavano di sentirsi telefonicamente, ma anche i figli e la madre della signora erano a conoscenza dei continui scambi di messaggi tra la donna e l’autista dell’autobus. Le asserite condotte aggressive dell’uomo per le quali il GIP aveva dichiarato il non luogo a procedere per insussistenza del fatto, erano comunque temporalmente successive all’inizio della relazione extraconiugale della donna e pertanto non potevano esse stesse essere ritenute l’origine della crisi coniugale da cui far derivare l’addebito della separazione al marito. ️Per tali motivi dunque, il Tribunale di Macerata addebitava la separazione alla moglie.